Whistleblowing
Il Sistema Interno di Segnalazione delle violazioni (cd. Whistleblowing) è lo strumento messo a disposizione con il fine di prevenire e intercettare atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti le attività della Banca e più in generale tutte le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse o l’integrità della Banca o, ove applicabile, dell’amministrazione pubblica (ove la Banca agisca per conto della stessa, ad esempio nell’ambito della gestione delle agevolazioni pubbliche) ovvero costituire una violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, favorendo e tutelando il comportamento positivo del soggetto che, venuto a conoscenza di una presunta illiceità o illegittimità del comportamento di altro soggetto (ad esempio collega, responsabile, amministratore) nel corso della propria attività lavorativa, decida di segnalare tali atti o fatti.
Il Sistema interno di Segnalazione delle violazioni costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione Controllo e Gestione (MOGC) adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 per la prevenzione e l’individuazione di comportamenti illeciti ascrivibili alla Banca.
Le segnalazioni di violazioni del MOGC possono essere altresì inviate direttamente all’Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal Modello stesso.
Non possono essere segnalati illeciti tramite il sistema interno di segnalazione dai clienti.
Il sistema interno di segnalazione assicura:
· la riservatezza dei dati identificativi e di qualsiasi informazione che possa rendere identificabili:
- il segnalante;
- eventuali soggetti segnalati;
- eventuali soggetti indicati nella segnalazione per qualunque altro motivo relativo alla segnalazione;
- nonché la riservatezza di tutte le informazioni e dei documenti acquisiti durante le attività istruttorie;
· la tutela del segnalante, dei facilitatori (coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo), dei terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti e dei soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo. Anche nell'ipotesi in cui la segnalazione risulti infondata, non sarà soggetto ad alcuna azione disciplinare o sanzione amministrativa tranne nei casi in cui il segnalante sia condannato, anche in primo grado, per calunnia o diffamazione ovvero in sede civile si accerti che abbia agito con dolo o colpa grave. Vengono inoltre adottate tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del segnalante;
· l'incentivazione alla segnalazione, garantendo un trattamento privilegiato per i soggetti che segnalino comportamenti illeciti cui abbiano preso parte, compatibilmente con la normativa applicabile;
· la trasparenza delle regole di funzionamento del sistema di segnalazione e degli strumenti adottati per garantire la riservatezza, anche attraverso la pubblicazione delle informazioni necessarie per la sua comprensione.
In Cassa di Risparmio di Orvieto (di seguito CRO) il Responsabile del Sistema interno di segnalazione è il Responsabile della Compliance e Antiriciclaggio di Banca Popolare di Bari (di seguito BPB) quale responsabile “primario”. Solo in determinati casi la segnalazione dovrà essere inviata al Responsabile dell’ Internal Auditing di BPB identificato come responsabile “alternativo” (per conoscere i casi in cui inviare la segnalazione al Responsabile alternativo si veda la sezione “A chi inviare la segnalazione”).
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