Sospensione Rata Mutuo Prima Casa


Il Fondo di Solidarietà, gestito da Consap S.p.A., consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisito della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi

Chi la può richiedere?
Tutti i Privati soggetti a sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi e a riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.
Per questa casistica, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non consecutivi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
Altre tipologie
Lavoratori autonomi o liberi professionisti (per un periodo limitato di 9 mesi dall'entrata in vigore di detto Decreto) che abbiano registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data (qualora non sia trascorso un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.
Queste casistiche si aggiungono a quelle già previste dal Fondo istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 quali:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge (17 dicembre 2020), è stato inoltre eliminato il requisito della presentazione del modello ISEE per accedere al Fondo di Solidarietà.
Inoltre ai sensi dell’art 12 del Decreto Legge 8 Aprile 2020 n, 23, e per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto (quindi fino al 8 gennaio 2021), viene ampliato l'accesso al Fondo anche ai titolari di mutuo in ammortamento da meno di 1 anno.

Come accedere
I clienti che intendono accedere alla misura devono compilare il form dedicato all’iniziativa, raggiungibile al seguente link, solo in orario di apertura Filiali. (dalle 8,20 alle 13,20) Dopo aver indicato i propri dati anagrafici (nome, cognome), i recapiti telefonici,Codice Fiscale e indirizzo email ed aver selezionato la propria filiale di competenza, dovranno allegare i seguenti documenti:
· Modulo di richiesta automaticamente generata a seconda dell’ipotesi di sospensione selezionata;
· Manleva Banca.
Tali documenti devono essere compilati in ogni loro parte. In rosso vengono evidenziati i campi obbligatori.
L’inoltro della domanda tramite il Form sopra indicato avvia il processo di gestione della richiesta.
In caso di esito positivo della richiesta da parte del Gestore del Fondo Consap SPA, la Filiale di riferimento comunicherà l’esito al cliente all’indirizzo mail inserito in fase di richiesta.
In caso di impossibilità di invio della documentazione tramite il form è possibile fissare un appuntamento presso la propria filiale.
